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	<title>Studio Legale Comi</title>
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		<title>Separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Comi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 15:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://studiolegalecomi.it/separazione-delle-carriere-tra-giudici-e-pubblici-ministeri/">Separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri</a> appeared first on <a href="https://studiolegalecomi.it">Studio Legale Comi</a>.</p>
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			<p>Un’occasione storica per una riforma di civiltà.<br />
Siamo prossimi al referendum per la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere tra giudice e pubblico ministero. Mi auguro che la riforma venga approvata a  larga maggioranza nell’interesse dei cittadini. Il senso più profondo della riforma lo conoscono le persone che hanno avuto a che fare con la giustizia, ma anche noi avvocati che sulla nostra pelle viviamo quotidianamente nelle aule giudiziarie la distorsione di una commistione tra chi accusa e chi giudica.<br />
La Camera Penale di Roma ha dedicato un intero numero della propria rivista “Centoundici” alla riforma e contiene tanti interessanti spunti di vita professionale e delle ragioni del sostegno al SÌ.</p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"><div class="vc_btn3-container vc_btn3-inline" ><a class="vc_general vc_btn3 vc_btn3-size-md vc_btn3-shape-square vc_btn3-style-modern vc_btn3-color-orange" href="https://studiolegalecomi.it/wp-content/uploads/2026/03/Centoundici-Numero-5.pdf" title="" target="_blank">LEGGI LA RIVISTA</a></div></div></div></div></div>
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		<title>Convegno 25 Febbraio 2026</title>
		<link>https://studiolegalecomi.it/convegno-25-febbraio-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Comi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 13:17:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Relazione Avvocato Vincenzo Comi Convegno 25 Febbraio 2026</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Relazione Avvocato Vincenzo Comi</p>
<p>Convegno 25 Febbraio 2026</p>
<p><iframe title="CONVEGNO ROMA 25 FEBBRAIO 2026 - RELAZIONE DEL CUGINO AVVOCATO VINCENZO COMI" width="1140" height="855" src="https://www.youtube.com/embed/5l29-_r1ZgI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
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		<item>
		<title>XX CONGRESSO ORDINARIO DELL&#8217;UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE</title>
		<link>https://studiolegalecomi.it/xx-congresso-ordinario-dellunione-delle-camere-penali-italiane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Comi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 08:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Teatro Bellini di Catania 26-27-28 settembre 2025</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
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			<p>XX CONGRESSO ORDINARIO DELL&#8217;UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE Teatro Bellini di Catania 26-27-28 settembre 2025<br />
La Giustizia che sarà…<br />
IL GIUDICE E LE PARTI: RUOLI FUNZIONI CULTURE</p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-6"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
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			<p><strong>AVV. VINCENZO COMI</strong></p>

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			<p><strong>AVV. MARINA COLELLA</strong></p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div>
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		<item>
		<title>Il futuro della giustizia e il ruolo dell’Avvocatura</title>
		<link>https://studiolegalecomi.it/il-futuro-della-giustizia-e-il-ruolo-dellavvocatura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Comi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 08:51:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Care colleghe e cari colleghi, è stato pubblicato da qualche giorno il numero della rivista del Consiglio Foro Romano dedicato al primo congresso giuridico forense del Lazio del 19 e 20 settembre 2024 dal titolo “Il futuro della giustizia e il ruolo dell’Avvocatura” che troverete in cartaceo nelle sale avvocati del Tribunale di Roma. Vi</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Care colleghe e cari colleghi, è stato pubblicato da qualche giorno il numero della rivista del Consiglio Foro Romano dedicato al primo congresso giuridico forense del Lazio del 19 e 20 settembre 2024 dal titolo “Il futuro della giustizia e il ruolo dell’Avvocatura” che troverete in cartaceo nelle sale avvocati del Tribunale di Roma. Vi trasmetto il mio contributo sull’intelligenza artificiale e la deontologia. Non possiamo fermare l’intelligenza artificiale ma dobbiamo stabilire regole severe di controllo e di responsabilità in caso di un uso incongruo e la deontologia è la nostra linea del non negoziabile.<br />
Un caro saluto.<br />
Vincenzo Comi<br />
Consigliere dell’Ordine degli avvocati di Roma</p>
<p><a href="https://studiolegalecomi.it/wp-content/uploads/2025/02/COMI-La-deontologia-e-lintelligenza-artificiale-completo-.pdf">Clicca qui per visualizzare l&#8217;articolo della rivista</a></p>
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		<title>La Deontologia dell&#8217;avvocato e l&#8217;intelligenza artificiale di Vincenzo Comi</title>
		<link>https://studiolegalecomi.it/la-deontologia-dellavvocato-e-lintelligenza-artificiale-di-vincenzo-comi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Comi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 15:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://studiolegalecomi.it/la-deontologia-dellavvocato-e-lintelligenza-artificiale-di-vincenzo-comi/">La Deontologia dell&#8217;avvocato e l&#8217;intelligenza artificiale di Vincenzo Comi</a> appeared first on <a href="https://studiolegalecomi.it">Studio Legale Comi</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
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			<p>Prima che lo tsunami dell’intelligenza artificiale travolga la nostra professione è doveroso affrontare l’argomento esaminando sinteticamente le regole esistenti e le prospettive di interpretazione.<br />
Non è retorica, ma ne va della sopravvivenza del nostro ceto e la deontologia rappresenta la chiave necessaria per affacciarci a questa nuova frontiera.<br />
Siamo in una fase di grande e veloce sviluppo dell’intelligenza artificiale. Proprio in questi momenti è necessario riflettere e immaginare il futuro per assicurare un utilizzo responsabile e deontologicamente corretto di questi nuovi e sconosciuti strumenti nella nostra professione forense.<br />
Il presupposto indispensabile di un uso responsabile è la conoscenza e in particolare della tecnologia posta a fondamento del sistema utilizzato, le criticità che derivano dall’apprendimento automatico in assenza di interpretazione, il rischio del linguaggio e dei contenuti massivi che possono prestare il fianco a letture fuori dal contesto reale o disallineate rispetto al presupposto fattuale del ragionamento giuridico.<br />
Il rispetto della normativa vigente a livello nazionale ed europeo in tema di intelligenza artificiale è un altro presupposto necessario per un comportamento eticamente corretto dell’avvocato oltre che la verifica della compatibilità dell’offerta del servizio di fornitura del servizio con gli standard deontologici.</p>
<p>Il nostro codice deontologico vigente non contiene alcun riferimento all’intelligenza artificiale, ma già nelle istituzioni forensi europee inizia a intravedersi una certa attenzione. Abbiamo, infatti, le indicazioni della Federazione Europea degli Avvocati che ha pubblicato le prime linee guida della Commissione nuove tecnologie. Si tratta di prime riflessioni legate all’attuale situazione di sviluppo alla luce della diffusione della ChatGPT, attiva dal 30 novembre 2022.</p>
<p>Dalle criticità emerse nell’uso incauto della CHAT GPT sono nate le prime discussioni che hanno portato alla elaborazione delle linee guida: queste riguardano la comprensione della tecnologia, la consapevolezza dei limiti, la normativa e l’aggiornamento, il ruolo delle competenze umane, il rispetto della deontologia e quindi del segreto professionale, la protezione dei dati personali e la comunicazione con i clienti.</p>
<p>L’intelligenza artificiale già da qualche tempo imperversa e crea problemi nel mondo legale. Oggi l’uso di CHAT GPT è diffuso nel mercato globale dei servizi legali. C’è l’esempio della start-up americana DO NOT PAY che ha lanciato la pubblicità del Robolawyer: un milione di dollari a chi avesse accettato di farsi rappresentare in tribunale dall’avvocato robot.</p>
<p>Il caso dello studio legale americano Levidow che ha ammesso di aver presentato un caso contenente citazioni di casi falsi che avevano ottenuto dalla chat box GPT ha fatto scoprire il fenomeno delle allucinazioni del sistema.</p>
<p>Le linee guida rappresentano un punto di partenza per individuare le buone prassi in un fenomeno che si dovrà necessariamente governare per evitare conseguenze irreparabili nella nostra professione. Sono sette prassi chiave per “mantenere alti standard etici, salvaguardare la riservatezza dei clienti e assicurare un utilizzo consapevole e responsabile dell’intelligenza artificiale generativa e dei modelli linguistici di grandi dimensioni nel contesto legale”.</p>
<p>La base di partenza per esaminare il rapporto dei limiti dell’intelligenza artificiale e la nostra professione è la normativa professionale vigente, che nel nostro Stato è abbastanza recente, ma non attuale rispetto all’evoluzione della professione degli ultimi anni.</p>
<p><strong>I principi contenuti nell’articolo 3 della legge 247 del 2012 rappresentano il fondamento delle norme di comportamento e si tratta di principi che delimitano il perimetro della liceità del comportamento dell’avvocato.</strong></p>
<p><strong>La qualità dell’esercizio del diritto di difesa dell’avvocato (persona) è al centro dei doveri deontologici contenuti nel nuovo codice.</strong></p>
<p>L’articolo 1 offre una dimostrazione plastica di tale centralità essendo particolarmente ispirato alla difesa penale: “l’avvocato tutela in ogni sede il diritto alla libertà, l’inviolabilità e l’effettività della difesa, assicurando nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio”.<br />
La tutela del diritto di difesa non è per nulla scontata ma anzi impone l’indispensabile opera dell’avvocato che ne assicuri il rispetto nell’interesse del proprio assistito e di tutti i cittadini coinvolti in un procedimento penale.</p>
<p>Il codice deontologico affida all’avvocato l’onere di assicurare nel processo la regolarità del giudizio e il rispetto delle regole del contraddittorio.</p>
<p>Ciò comporta per l’avvocato il dovere di possedere competenza tecnica e consapevolezza del proprio ruolo di difensore dei diritti fondamentali dei propri assistiti. In questo contesto si inserisce la deontologia in relazione all’intelligenza artificiale ed è subito chiara la rilevanza e i limiti che sono contenuti nelle raccomandazioni della Federazione degli Ordini Europei: competenza, segreto professionale, privacy prima di ogni altro.</p>
<p>La regolarità del giudizio e del contraddittorio impone che l’avvocato si attivi attraverso l’esercizio del diritto di difesa effettiva. Pertanto, a monte c’è una deontologia della categoria prima che del singolo affinché si introduca negli ordinamenti una tecnologia compatibile con tale funzione del ceto. Questa premessa riguarda la regolamentazione e di conseguenza le condotte dei singoli avvocati per far rispettare i diritti fondamentali delle persone coinvolte nel processo.</p>
<p><strong>Il dovere di competenza </strong>disciplinato dall’articolo 14 è molto importante anche nella prospettiva dell’uso dell’intelligenza artificiale. Da questo scaturiscono le previsioni disciplinari dell’articolo 26 in tema di adempimento del mandato. L’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo e costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o la nomina quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.</p>
<p>La competenza consiste nella conoscenza del funzionamento della tecnologia usata, e il pericolo della mancanza di interpretazione dei prodotti forniti dalle chat o da altri sistemi di intelligenza artificiale. L’avvocato non può sostituire in alcun modo il proprio intervento, la propria capacità critica e in sostanza la propria competenza. Ovviamente in alternativa verrebbe meno il profilo del dovere di competenza. La competenza e la professione forense sono una endiadi indissolubile della vita umana prima che professionale, con l’unica alternativa possibile che è l’eliminazione della figura dell’avvocato, circostanza questa inimmaginabile oltre che da rifiutare con fermezza. Già oggi la vita professionale si caratterizza per una difficile visione del futuro. I grossi studi tendono a impostare l’organizzazione con una visione manageriale nella quale a capo della law firm si pone più un imprenditore o manager piuttosto che un avvocato. In questo contesto il pericolo è l’azzeramento dell’intero sistema legale umano.</p>
<p>Gli strumenti di intelligenza artificiale – con le dovute regole e prescrizioni a tutela della collettività – possono semplificare i servizi legali offerti ma non possono mai sostituire le decisioni dell’uomo e i risultati delle macchine dovrebbero essere sempre controllati in modo autonomo attraverso analisi umane.</p>
<p>Altro presidio deontologico nella prospettiva dell’uso dell’intelligenza artificiale è il dovere di segretezza <strong>e riservatezza articolo 13 codice deontologico</strong> <strong>forense</strong>. L’avvocato è tenuto al segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze apprese nell’esercizio professionale. Da qui l’importanza di evitare la diffusione di dati riservati che vengano inseriti nelle domande formulate al sistema di intelligenza artificiale eventualmente utilizzato. È assolutamente vietato inserire domande su chat contenenti dati riservati dei clienti.</p>
<p><strong>In questa prospettiva si inserisce il dovere di informazione articolo 27 codice deontologico forense.</strong> L’avvocato deve informare il cliente delle caratteristiche e dell’importanza dell’incarico e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione. Dovrà anche informare il cliente dell’utilizzo di sistemi tecnologici di intelligenza artificiale. Sarà necessario prevedere apposite linee guida di informazione dei clienti in relazione all’uso dell’intelligenza artificiale e anche dei pericoli per ogni cittadino di un incongruo uso e dei rischi di affidarsi a tali sistemi per consulenze legali.<br />
Dovrà essere rafforzata la tutela dei dati riservati dei clienti, osservando le regole e le indicazioni del Garante della Privacy. Non si può consentire l’utilizzo dei dati riservati dei clienti da parte delle società che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale.</p>
<p>Sarà necessario implementare l’informativa sul trattamento dei dati personali negli studi legali prevista ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679. Non si potrà prescindere dalla previsione di un punto relativo all’esistenza di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione dei dati. Sarà necessario inserire la comunicazione specifica che informi il cliente circa l’adozione o meno di processi decisionali automatizzati e di profilazione, se si avvalga o meno dell’intelligenza artificiale generativa (GenAI) con i dati dei propri clienti, se proceda o meno alla documentazione dei dati dei clienti e con quali modalità tuteli la riservatezza dei dati sensibili eventualmente attraverso l’oscuramento. Andrà comunque segnalato l’utilizzo di modelli di intelligenza artificiale presenti in banche dati professionali o gestionali realizzate da terzi che circolano su piattaforme o canali multimediali.<br />
L’obiettivo è arrivare preparato e consapevole all’uso di questo nuovo strumento nell’esercizio della professione forense, sempre nell’interesse della società e dei cittadini coinvolti nelle vicende giudiziarie.</p>
<p>In ultimo vanno segnalate le raccomandazioni su intelligenza artificiale e Deontologia elaborate dal G7 delle delegazioni delle Avvocature svolto a Roma il 17 aprile 2024. Nell’ambito della sessione del G7 dedicato a “IA, e valori democratici, Etica, innovazione tecnologica e tutela dei diritti umani”, il contenuto delle raccomandazioni richiama con forza il limite del rispetto dei principi di trasparenza ed equità dei sistemi di intelligenza artificiale per la difesa dei diritti in ambito giudiziale e stragiudiziale, tutela della pricacy, supporto dei sistemi ma mai sostituzione, formazione e competenza degli avvocati, controllo della tipologia dei dati e controllo del risultato conseguente, definizione delle responsabilità sia in relazione alla creazione dei sistemi che di utilizzo degli stessi.</p>
<p>Inoltre, un punto fermo della raccomandazione è rappresentato dal divieto di provvedimenti elaborati totalmente da sistemi automatici per garantire il giusto processo, l’obbligo di indicare del sistema di IA utilizzati nel corso del procedimento e della decisione, il coinvolgimento dell’avvocato per la verifica, ove possibile, della validazione dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività professionale e nei sistemi giuridici.</p>
<p>È molto importante notare che tutte le delegazioni delle avvocature del G7 convengono sulla opportunità di porre l’etica e la deontologia alla base delle raccomandazioni. Ed infatti l’avvocato che faccia uso di sistemi di intelligenza artificiale deve adeguatamente informare la parte assistita, ferma restando l’osservanza dei doveri etici e deontologici.<br />
L’ultima raccomandazione è rivolta alle istituzioni forensi affinché perseguano l’obiettivo che i provvedimenti dei giudici siano sempre il risultato di una valutazione umana e imparziale per ogni singolo caso.<br />
È solo l’inizio ma la strada è lunga nella consapevolezza che questo impegno di tutti sarà determinante per la sopravvivenza del nostro ceto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>*Avv. Consigliere Ordine Avvocati Roma</em></p>

		</div>
	</div>

	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
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			<p><strong><em>L&#8217;articolo è stato pubblicato anche sul sito della Camera Penale di Catanzaro al link: <a href="https://www.camerapenalecatanzaro.it/2024/10/15/la-deontologia-dellavvocato-e-lintelligenza-artificiale/">https://www.camerapenalecatanzaro.it/2024/10/15/la-deontologia-dellavvocato-e-lintelligenza-artificiale/</a></em></strong></p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div>
<p>The post <a href="https://studiolegalecomi.it/la-deontologia-dellavvocato-e-lintelligenza-artificiale-di-vincenzo-comi/">La Deontologia dell&#8217;avvocato e l&#8217;intelligenza artificiale di Vincenzo Comi</a> appeared first on <a href="https://studiolegalecomi.it">Studio Legale Comi</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Intervista a Vincenzo Comi &#8211; La Cura Ri-Costituente &#8211; L&#8217;Opinione</title>
		<link>https://studiolegalecomi.it/intervista-a-vincenzo-comi-la-cura-ri-costituente-lopinione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Comi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 15:06:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://studiolegalecomi.it/intervista-a-vincenzo-comi-la-cura-ri-costituente-lopinione/">Intervista a Vincenzo Comi &#8211; La Cura Ri-Costituente &#8211; L&#8217;Opinione</a> appeared first on <a href="https://studiolegalecomi.it">Studio Legale Comi</a>.</p>
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			<div class="wpb_video_wrapper"><iframe loading="lazy" title="Intervista a Vincenzo Comi" src="https://player.vimeo.com/video/1034513353?dnt=1&amp;app_id=122963" width="1140" height="641" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write; encrypted-media"></iframe></div>
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			<p>Dopo la storica <strong>manifestazione dello scorso 12 novembre</strong>, organizzata dall’<strong>avvocatura romana</strong> a piazza Cavour a Roma (di fronte la Corte di Cassazione) per denunciare <strong>i problemi della giustizia in Italia</strong>, a cominciare da quelli riguardanti il <strong>Tribunale del Giudice di Pace</strong>, interviene il consigliere del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma,<strong> l’avvocato Vincenzo Comi</strong>, per approfondire la questione anche nell’ambito della <strong>giustizia penale</strong>.</p>

		</div>
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		<title>Il 1° CONGRESSO GIURIDICO FORENSE DEL LAZIO</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Comi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 19:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://studiolegalecomi.it/il-1-congresso-giuridico-forense-del-lazio/">Il 1° CONGRESSO GIURIDICO FORENSE DEL LAZIO</a> appeared first on <a href="https://studiolegalecomi.it">Studio Legale Comi</a>.</p>
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			<p><strong>Il 1° CONGRESSO GIURIDICO FORENSE DEL LAZIO</strong></p>
<p><strong>Roma il 19 e 20 settembre 2024 </strong></p>
<p><strong>Auditorium CONCILIAZIONE in Via della Conciliazione 4</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>RELAZIONE DELL’AVV. VINCENZO COMI</p>
<p>Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma</p>
<p>«L’ESECUZIONE PENALE E LA GIUSTIZIA RIPARATIVA»</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il 1° CONGRESSO GIURIDICO FORENSE DEL LAZIO, frutto di un grande sforzo organizzativo degli Ordini Forensi è una straordinaria occasione di confronto e di formazione per tutti gli Avvocati in un momento di grande cambiamento della giustizia e della professione forense.</p>
<p>L’occasione è ghiotta per sviluppare un confronto dell’avvocatura con gli altri operatori del mondo della giustizia e anche con la società civile. Cambiano le modalità di approccio alla professione ma non cambia la funzione e i presidi che rimangono saldamenti ancorati all’inviolabile diritto di difesa sancito dall’articolo 24 della Costituzione e in generale alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini coinvolti nel processo, tutto questo nella prospettiva di un’adeguata crescita professionale per garantire il futuro del nostro ceto e della professione forense.</p>
<p>Obiettivo del Congresso è la condivisione di conoscenze e di esperienze professionali per assicurare il miglior metodo di aggiornamento tra colleghi e con il prezioso contributo dell’accademia &#8211; quanto mai necessario in questo momento &#8211; per garantire un percorso virtuoso di studio, ben saldato alla cultura dei diritti fondamentali e d’altra parte per fornire una base ermeneutica scientifica alle novità legislative, all’alba di una sventagliata di riforme che hanno significativamente inciso sul nostro sistema giudiziario.</p>
<p>Veniamo da una stagione di riforme della giustizia sia nella sostanza che nella forma e il diritto è in continua evoluzione con nuove leggi, giurisprudenza e prassi, che impongono un costante studio da parte dell’avvocato per garantire la difesa effettiva e di qualità del proprio assistito.</p>
<p>Stiamo assistendo alla riforma epocale dell’introduzione del processo penale telematico che impone all’avvocato una nuova prospettiva organizzativa e gestionale. È facile immaginare il pericolo di un futuro incontrollabile tra tecnologia, intelligenza artificiale, crisi dell’economia e del prodotto della giustizia. Non è facile prevedere il modello della nostra professione da oggi ai prossimi anni. Intanto siamo ancora alle prese con gravi problemi che non solo demoralizzano il nostro lavoro ma ricadono drammaticamente sulle sorti dei nostri assistiti.</p>
<p>Dobbiamo però essere ben ancorati ai nostri valori e alla nostra cultura: non dobbiamo consentire che sia superato il limite della soglia del non negoziabile, e non servono gesti plateali, basta mantenere la linea della fermezza in ogni nostra attività quotidiana e fare il proprio dovere fino in fondo nel rispetto della competenza e della deontologia perché in ciò sta la dignità della nostra funzione.</p>
<p>Proprio nel solco del rafforzamento della nostra competenza e della nostra cultura si inserisce il 1° CONGRESSO GIURIDICO FORENSE DEL LAZIO che vuole offrire una opportunità per discutere e comprendere questi sviluppi su argomenti di attualità e di rilevanza.</p>
<p>Il Congresso ha anche la finalità di promuovere la GIUSTIZIA SOCIALE e la responsabilità forense, con specifiche sessioni dedicate a questioni di interesse pubblico e dibattiti su questioni di Giustizia sociale.</p>
<p>Sicuramente due temi che si inseriscono perfettamente nel contesto della selezione degli argomenti del congresso sono <strong>l’esecuzione penale</strong> <strong>e la giustizia riparativa</strong> che involgono non solo riforme legislative fresche di emanazione, ma anche la cultura garantista della nostra funzione e il ruolo sociale che ci è stato affidato dai padri costituenti.</p>
<p>Non possiamo restare insensibili al grido di dolore dei detenuti ristretti nei 14 istituti penitenziari del Lazio che vivono in condizione drammatiche in contrasto con i basilari principi costituzionali di uno stato di diritto, visto che siamo i primi testimoni di questa disumanità.</p>
<p>Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, purtroppo assistiamo oggi ad una condizione di degrado e di abbandono dei detenuti che ha portato ad una denuncia collettiva primo tra tutti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al quale è stata anche trasmessa una lettera aperta degli Avvocati Romani a firmata dal presidente del COA di Roma Paolo Nesta.</p>
<p>Come ha affermato lo stesso Presidente della Repubblica, non c’è bisogno di spendere grandi parole di principio per ricordare le decine di suicidi di detenuti in poco più di nove mesi in quest’anno, uno degli ultimi suicidi avvenuto proprio a Rebibbia dove un giovane di 30 anni si è tolto la vita. Il carcere disumano toglie la speranza ai detenuti e non realizza la finalità di reinserimento sociale, ma anzi aumenta la recidiva e fa diventare gli istituti penitenziari una fucina di criminalità, perché nessuna restrizione in condizioni disumane rende un uomo migliore.</p>
<p>Dal mondo politico non abbiamo segnali incoraggianti e tutti pensano che al carcere non si possa rinunciare come unico rimedio, funzionale al sistema penale. Non importa se funziona e se sia utile al miglioramento della società, come ha detto il presidente dei Penalisti italiani Francesco Petrelli: “<em>Siamo affezionati esclusivamente al suono ipnotico della sua parola e del carcere come pena che da secoli, anziché ridurre il fenomeno della recidiva lo consolida, poco interessa al pubblico e alla politica. Il fatto che quel trattamento certamente non renderà i condannati uomini migliori lascia del tutto indifferenti, mentre ci si inalbera a sentire pronunciate le parole indulto o amnistia. Si preferisce agitare l&#8217;immagine astratta del carcere come efficace strumento elettorale di raccolta di consenso</em>”.</p>
<p>È troppo difficile rinunciare agli slogan e alle sirene securitarie neppure davanti ai 73 suicidi di detenuti nel 2024 e a un sovraffollamento carcerario che ha raggiunto livelli intollerabili in uno Stato di diritto.</p>
<p>In questa situazione unico rimedio ad oggi attuato è la legge n. 112 dell&#8217;8 agosto 2024,che ha convertito il decreto-legge 24 luglio 2024 n. 92, recante «Misure urgenti in materia penitenziaria di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della Giustizia», che introduce piccoli interventi a medio e lungo termine, ma è privo di quell’effetto risolutivo che veniva richiesto.</p>
<p>In realtà il Decreto ha modificato significativamente solo il beneficio della liberazione anticipata per i condannati che tuttavia è importante puntualizzare perché ribalta il sistema fino ad oggi vigente nell’Ordinamento penitenziario.</p>
<p>All’articolo 5 del DL 92 del 4 luglio 2024 viene introdotto un intervento in tema di liberazione anticipata che modifica l’articolo 656 cpp introducendo il comma 10 bis.</p>
<p>Fermi i limiti di cui al comma 4 bis, nell’ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni della liberazione anticipata, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza detrazioni.</p>
<p>Si dà avviso al condannato che la liberazione anticipata non sarà riconosciuta qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all’opera di rieducazione.</p>
<p>La liberazione anticipata non sarà concessa, ma solo la mancata concessione del beneficio o la revoca saranno comunicate.</p>
<p>Mentre nel procedimento di concessione della liberazione anticipata si prevede che in occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell’articolo 54 OP, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione  ad ogni semestre precedente in maniera da computarla nel calcolo del residuo pena ai fini dell’ammissibilità della misura alternativa. L’istanza di misura alternativa può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l’accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi computando le detrazioni di cui all’articolo 54.</p>
<p>Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare come individuato, considerata la liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione in relazione ai semestri che non sono stati oggetto di valutazione (potrebbero essere già stati valutati qualora ci fosse stata una richiesta di misura alternativa).</p>
<p>Il condannato &#8211; in via residuale &#8211; può formulare istanza di liberazione anticipata quando abbia uno specifico interesse diverso dalla ammissione a una misura alternativa o perché si trovi a meno di 90 giorni dalla scadenza della pena da espiare. L’interesse deve essere indicato a pena di inammissibilità dell’istanza.</p>
<p>Il provvedimento di concessione della liberazione anticipata è adottato dal magistrato di sorveglianza con ordinanza in camera di consiglio senza la presenza delle parti a cui poi viene notificata. Nel caso in cui il condannato faccia una richiesta di misura alternativa previa concessione della liberazione anticipata, il Tribunale trasmette al magistrato l’istanza ex articolo 54 per la decisione. Contro l’ordinanza di concessione o rigetto della liberazione anticipata il difensore, l’interessato o il pubblico ministero possono proporre reclamo al Tribunale di Sorveglianza competente per territorio.</p>
<p>Nell’ottica del trattamento di reinserimento sociale dei detenuti, lo stesso decreto-legge all’articolo 6 prevede un aumento dei colloqui telefonici dei detenuti settimanali e mensili per garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti.</p>
<p>Inoltre, sempre per agevolare il reinserimento delle persone detenute adulte, è istituito presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all’accoglienza e al reinserimento sociale articolato in sezioni regionali ed è gestito dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità che ne cura la tenuta e l’aggiornamento. Per essere inserite nell’elenco le strutture residenziali devono garantire, oltre a una idonea accoglienza residenziale anche lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e reinserimento socio lavorativo dei soggetti residenti compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenze o disagio psichico. Queste residenze ai fini di accogliere soggetti in detenzione domiciliare sono considerate private dimore.</p>
<p>Purtroppo, resta sempre lo stesso spirito punitivo e carcero centrico del sistema dell’esecuzione penale italiano. Non si fanno passi avanti mentre in prospettiva evolutiva sarebbe necessaria una riforma sistemica e una cultura fondata su idee nuove per realizzare qualcosa di migliore del carcere.</p>
<p>La chiave culturale evolutiva ci collega all’argomento della giustizia riparativa, introdotta nel nostro ordinamento dalla riforma Cartabia con il D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150: un nuovo paradigma della giustizia penale sulla spinta delle istituzioni europee.</p>
<p>Dopo l’emanazione dei decreti attuativi si va verso la strutturazione del nuovo sistema che ancora appare di complicata attuazione, ma soprattutto di non facile accettazione culturale e senza ancora avere chiare le potenzialità della riforma.</p>
<p>La dottrina parla di “una prospettiva culturale post moderna che supera l’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice e del danno risarcibile, focalizzando l’attenzione sulla dimensione sentimentale e emozionale dei rapporti relazionali tra autore e vittima e tutto in relazione alla società o comunità”<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p>Fino ad oggi abbiamo vissuto in un sistema punitivo, la giustizia riparativa vuole fare fronte a queste esigenze, e rappresenta una occasione per la vittima per poter accedere ad una riparazione simbolica e sentimentale in grado di superare il “sentimento di sconfitta e frustrazione per riacquistare il dominio sulla gestione della propria vita”.</p>
<p>In sostanza la giustizia riparativa ha l’obiettivo “di sanare il complesso trauma derivante dal conflitto generato dal reato tra l’autore e la vittima attraverso la promozione dell’incontro o riavvicinamento tra i protagonisti della vicenda criminale. Si tratta di costruire le condizioni di un dialogo tra autore e vittima per ricomporre e superare il conflitto nell’ottica di uno sviluppo della persona umana”.</p>
<p>C’è una cosa che oggi accomuna il sistema della giustizia punitiva e quello della giustizia riparativa: essi sono complementari e hanno l’obiettivo della funzione rieducativa della pena e il miglioramento della società.</p>
<p>Secondo la riforma Cartabia la giustizia riparativa si instaura (ai sensi dell’articolo 129 bis cpp) con il programma riparativo che può essere avviato in qualsiasi stato e grado del procedimento penale secondo i criteri di utilità, assenza di pericolo per le parti e per l’accertamento dei fatti. Quest’ultimo criterio è posto per garantire la genuinità cognitiva del processo. Tra i criteri di ammissibilità dell’invio per il programma riparativo non c’è quello del riconoscimento dei fatti oggetto dell’accertamento processuale.</p>
<p>L’avvio ai Centri avviene su istanza dell’indagato o imputato, della vittima o anche d’ufficio ovvero per iniziativa dell’autorità giudiziaria.</p>
<p>La relazione che il mediatore predispone alla fine del programma riparativo costituisce lo strumento tecnico attraverso il quale la giustizia riparativa entra nel processo penale, ma è anche un atto che pone il problema della contaminazione tra percorso e processo.</p>
<p>È necessario salvaguardare la verginità cognitiva del giudice per garantire il libero convincimento. Per questo sono posti degli argini dall’articolo 58: non possono derivare effetti sfavorevoli per la persona indicata come autore del reato dal mancato compimento o interruzione o insuccesso del programma riparativo, inoltre &#8211; a parte il programma &#8211; non si possono inserire altre informazioni salvo il consenso dei partecipanti al programma. Comunque, tutte le dichiarazioni o le informazioni acquisite nel programma sono inutilizzabili come prove e sono coperte da un obbligo di riservatezza.</p>
<p>Gli effetti penali del percorso riparativo sono solo favorevoli.</p>
<p>L’esito riparativo incide sulla pena e ai fini della punibilità e sulla procedibilità dei reati perseguibili a querela.</p>
<p>La giustizia riparativa nella fase dell’esecuzione è di fondamentale importanza e apre scenari importanti per il percorso di reinserimento dei condannati. L’articolo 13.4 OP stabilisce che nei confronti dei condannati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa e in generale lo svolgimento del programma riparativo e l’eventuale esito positivo assumono rilevanza per l’ammissione alle misure alternative o per la concessione di benefici penitenziari.</p>
<p>Infine, lo svolgimento riparativo è una tra le condizioni per il detenuto per reati ostativi che non collabora per poter accedere ai benefici.</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> CINGARI, La giustizia riparativa nella riforma Cartabia, in Sistema Penale</p>

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		<title>Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Quadriennio 2023/2026</title>
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		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 15:54:19 +0000</pubDate>
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		<title>Composizione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Quadriennio 2023/2026</title>
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		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 15:53:21 +0000</pubDate>
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		<title>Avvocato Vincenzo Comi eletto Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma per il quadriennio 2023/2026</title>
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		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 15:52:01 +0000</pubDate>
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